Statuto

STATUTO

GENERALITÀ

Art. I – Denominazione

1.1 È costituita un’Associazione medico-scientifica, culturale interprofessionale e interdisciplinare, operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, avente la denominazione “LYONS – Lung Young Oncology Network Sud“, in forma abbreviata “LYONS” (di seguito Società o Associazione).

1.2 La stessa svolgerà la propria attività al fine di promuovere il confronto tra specialisti in oncologia polmonare afferenti alle strutture sanitarie del sud Italia attraverso lo svolgimento di attività scientifiche e di ricerca in campo oncologico di tipo epidemiologico, traslazionale, clinico e psicosociale.

1.3 L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili agli Enti/Soci fondatori. L’Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività sindacali.

1.4 L’attività dell’Associazione deve tendere all’autosufficienza della gestione ed è caratterizzata da autonomia scientifica nel rispetto della deontologia professionale sanitaria e dei diritti e interessi legittimi degli Enti/Soci fondatori. Pertanto, l’Associazione e i suoi legali rappresentanti sono del tutto autonomi e indipendenti e non viene svolta attività imprenditoriale né è prevista alcuna partecipazione ad essa, sia in forma diretta che indiretta, ad eccezione delle attività consulenziali svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Art. II – Sede

2.1 La sede della segreteria organizzativa è Via Siora Andriana del Vescovo, 5/C – 31100 Treviso (TV), Italia presso la sede della Hinivia Srl, società che gestisce l’Association Management (essa può istituire sedi secondarie, uffici ed agenzie in tutto il territorio dello Stato.)

Art. III – Finalità della Società

3.1 La Società ha lo scopo di riunire coloro che promuovono e si dedicano ad approfondire e coordinare lo studio e il progresso scientifico e culturale nel campo dell’Oncologia Polmonare afferenti alle strutture sanitarie del Sud Italia attraverso lo svolgimento di attività scientifiche di ricerca in campo oncologico di tipo epidemiologico, traslazionale, clinico e psicosociale.

3.2 L’attività della Società, in particolare, si concreta:

  • nella promozione e divulgazione del progresso scientifico e degli studi di ricerca clinica e di base dell’oncologia toracica, studi osservazionali e registri clinici;
  • nella promozione e conduzione di ricerche sulla caratterizzazione biologica e su aspetti epidemiologici delle neoplasie polmonari;
  • nello sviluppo e promozione di una continua e costante attività di aggiornamento professionale e di formazione nei confronti degli Associati con iniziative scientifiche (congressi, riunioni, conferenze) e didattiche (seminari, corsi, master, etc.) nell’ambito dell’oncologia polmonare, nonché approfondimento e perfezionamento della metodologia della ricerca clinica
  • nell’istituzione di premi, borse di studio, grant di ricerca, e quant’altro utile ad implementare la ricerca clinica spontanea;
  • nel promuovere trial di studio e ricerche scientifiche finalizzate anche in collaborazione con altre Società od Organismi scientifici;
  • nella ideazione, realizzazione e gestione di progetti editoriali medico-scientifici per l’aggiornamento scientifico, la divulgazione, la formazione e la comunicazione tra specialisti della materia;
  • nella promozione di rapporti con enti affini, nazionali ed internazionali, e tra i cultori delle varie discipline in cui si articola l’oncologia toracica;
  • nell’attuazione di ogni azione necessaria a tutelare gli interessi scientifici e culturali dei Soci e dei cultori di oncologia toracica;
  • nell’adozione di altre iniziative approvate dagli Organi associativi;

ogni altra attività utile alla promozione ed allo svolgimento dell’attività scientifica di ricerca nel campo dell’oncologia toracica.

3.3 Tutta l’attività scientifica prodotta dall’Associazione verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà aggiornato costantemente.

3.4 Al fine di raggiungere i propri scopi, l’Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri Enti, Organismi e Società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi scientifici e culturali e dell’amministrazione del proprio patrimonio.

Art. IV- DURATA

4.1 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. V – Soci

5.1 I soci sono tutti medici specialisti o altre figure professionali che partecipino alle attività scientifiche e associative di LYONS, ne abbiano fatto richiesta e siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, verificata l’attività svolta dal proponente socio.

5.2 Con la sottoscrizione della richiesta di adesione il richiedente, o socio, si impegna alla piena osservanza dello statuto dell’Associazione e di ogni altra norma e prescrizione emanata dagli organi sociali, nonché a collaborare alla realizzazione dei progetti approvati dal Consiglio Direttivo. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Le quote sono intrasmissibili. L’adesione all’Associazione comporta il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

5.3 Possono divenire Soci Ordinari, senza limitazione alcuna di carattere professionale o lavorativo, tutti i Medici Specialisti in Oncologia e tutti i Laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in altre discipline, che si interessino attivamente ai problemi di oncologia toracica, operanti nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o area interdisciplinare che l’Associazione rappresenta. L’ammissione di un Socio avviene su delibera motivata del Consiglio Direttivo, previa compilazione di un’apposita richiesta, che deve essere richiesta alla Segreteria.; il Consiglio Direttivo deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, ad esaminare la richiesta. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. La qualità di Socio si acquisisce dopo il versamento della quota sociale, se prevista e risulta dall’iscrizione sul libro dei Soci. I Soci in regola con le quote hanno facoltà di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee generali, di rivestire cariche sociali e di partecipare alle riunioni della Società. Possono, inoltre, diventare Soci Ordinari tutti i laureati nelle professioni sanitarie, che esercitano la loro attività in strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, con attività nell’ambito dell’oncologia toracica.

Obblighi dei soci

Ad ogni Socio è fatto obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto;
  • intervenire alle Assemblee nei casi previsti;
  • osservare le deliberazioni legalmente assunte dall’Assemblea generale dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
  • non danneggiare in alcun modo l’Associazione;
  • versare la quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • versare i contributi sociali in relazione alle prestazioni richieste dall’Associazione.

ART. VI – PERDITA DELLO STATO DI SOCIO

6.1 La decadenza della qualifica di Socio avviene:

a) per dimissioni, da presentare per iscritto al Presidente della Società;
b) per morosità, dopo 3 anni di mancato pagamento delle quote associative annuali;
c) per svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Società, per delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) di voti, sottoposta alla ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci, il Socio decaduto per morosità può essere reiscritto previo pagamento delle quote associative arretrate

Art. VII – Organi della Società

7.1 La gestione della Società ed il perseguimento delle sue finalità avvengono attraverso i seguenti Organi sociali:

  • Assemblea Generale dei Soci;
  • Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo;
  • Presidente;
  • Tesoriere;
  • Segretario.

7.2 Tutte le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito; quindi, i membri degli organi dell’Associazione non percepiscono alcun compenso per l’operato che svolgono per l’Associazione stessa, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento dell’incarico e debitamente documentate.

7.3 I legali rappresentanti e gli amministratori dell’Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta dall’Associazione.

7.4 Un Socio non può ricoprire più di una carica sociale, ad eccezione dei due membri del Consiglio Direttivo che sono eletti come rappresentanti dal Consiglio delle Sezioni Regionali dei tre membri del Consiglio Direttivo che facciano parte del Collegio per i problemi legislativi e normativi.

Art. VIII – Assemblea Generale dei Soci

8.1 All’Assemblea Generale dei Soci possono partecipare soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

8.2 L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria ogni anno ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione venga richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, ovvero da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

8.3 L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente della Società, che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno. Le convocazioni devono essere effettuate per iscritto e possono essere inviate, a ciascun Socio, anche per via telematica o con altro strumento equipollente almeno 15 giorni prima della data stabilita.

8.4 Presidente dell’Assemblea Generale dei Soci è il Presidente della Società, coadiuvato dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere della Società stessa.

8.5 L’Assemblea, in prima convocazione, è valida qualora sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti

8.6 L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ha le seguenti attribuzioni:

  • approvare la relazione del Presidente ed il bilancio annuale preventivo e consuntivo della Società. L’esercizio finanziario della Società coincide con l’anno solare
  • modificare lo Statuto. Le modifiche di Statuto, specificate nell’avviso di convocazione, nonché lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Associazione, debbono essere approvati con almeno 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

8.7 Nell’ambito dell’Assemblea, con cadenza biennale sono indette le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

In particolare si provvederà a:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • proporre al Consiglio Direttivo i programmi scientifici ed amministrativi della Società per il successivo anno;
  • deliberare su proposte ed argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.

8.8 Le delibere dell’Assemblea Generale dei Soci vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

8.9 Le votazioni dell’Assemblea Generale dei Soci avvengono:

  • mediante voto segreto per l’elezione del Consiglio Direttivo per problemi legislativi e normativi;
  • per alzata di mano in tutte le altre circostanze, tranne nei casi in cui il voto segreto venga richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto al voto.

Art. IX – Consiglio Direttivo

  • L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri, compresi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
  • I Consiglieri devono essere membri dell’Associazione e Sono rieleggibili.
  • Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.
  • Qualora venga meno la minoranza (al limite uno) dei Consiglieri si procederà alla sua sostituzione.
  • Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:
  • Gestione dell’Associazione in conformità agli indirizzi dell’Assemblea;
  • Ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;
  • Predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo;
  • Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, quanto questo lo ritenga opportuno, su richiesta di almeno due Consiglieri ed obbligatoriamente una volta l’anno per la predisposizione dei bilanci preventivo e consultivo.
  • Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere preventivamente convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed informati sull’ordine del giorno. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei presenti.

9.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato, e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

9.2 Il Presidente rappresenta legalmente LYONS di fronte a terzi od in giudizio.

9.3 Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve urgentemente convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato.

9.4 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto.

9.5 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consultivo.

9.6 Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Segretario costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

9.7 Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.

9.8 Il Tesoriere, è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato, è responsabile della conduzione degli aspetti amministrativi e finanziari del Gruppo.

9.9 In caso di temporanea indisponibilità del Presidente il Segretario ne assume le funzioni.

ART. X – CONFLITTO DI INTERESSI

10.1 Si versa in conflitto di interessi nel momento in cui contemporaneamente si è portatore di un altro interesse la cui soddisfazione comporta il sacrificio dell’interesse sociale.

10.2 Il Presidente/Consigliere che supponga di essere in conflitto di interessi deve dichiarare e dare notizia per iscritto agli altri Consiglieri, per il tramite del Segretario della Società e al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

10.3 L’informativa obbligatoria sussiste non solo nel caso in cui l’operazione non coincida con l’interesse della Società, ma anche nel caso in cui coincida o sia convergente con gli interessi della Società.

10.4 Il Consiglio Direttivo deve esprimersi sull’operazione motivando adeguatamente le ragioni e la convenienza per la Società ad effettuare l’operazione.

10.5 Il Presidente/Consigliere in conflitto di interessi non ha diritto di esprimere il suo voto sull’operazione oggetto di delibera da parte del Consiglio Direttivo; resta, tuttavia, fermo il diritto di partecipare al Consiglio Direttivo al fine della determinazione del quorum costitutivo e della eventuale discussione sul tema trattato.

10.6 Nei casi di inosservanza a quanto previsto nei punti che precedono, i Consiglieri anche consenzienti ma non informati e il Collegio dei Revisori possono impugnare le deliberazioni del Consiglio Direttivo che possano recar danno alla Società entro 90 giorni dalla loro data.

10.7 Il Presidente/Consigliere in conflitto di interessi risponde dei danni che siano derivati alla Società dalla sua azione o dalla sua omissione.

ART. XI – Risorse economiche: finanziamento, raccolta fondi e utilizzo fondo comune

11.1 Il LYONS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. contributi privati;
  2. contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nonché dagli ulteriori redditi derivanti dal patrimonio e dalle proprie attività; inoltre, le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili

11.2 L’accettazione e l’utilizzazione dei contributi sono proposte dal Presidente ed approvate dal Consiglio Direttivo. I finanziamenti possono essere anche finalizzati dal donatore a singoli soci di LYONS o a specifici progetti e verranno in tal caso utilizzati su proposta del responsabile del progetto.

11.3 I finanziamenti per la ricerca, assegnati a specifici studi LYONS, sono gestiti secondo le abituali metodologie amministrative, ma sotto la responsabilità di finalizzazione, di distribuzione e di utilizzazione da parte del responsabile scientifico dello studio.

11.4 Il patrimonio dell’Associazione, costituito con tutte le risorse di cui sopra, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

11.5 È comunque possibile devolvere fondi per il finanziamento o la costituzione di Enti aventi analoghe finalità a condizione che il patrimonio dell’Associazione rimanga sufficiente per il conseguimento dei suoi scopi.

11.6 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.

Art. XII – Esercizio sociale e presentazione del bilancio

12.1 Il patrimonio dell’Associazione è formato dagli avanzi di gestione dell’Associazione stessa derivanti da entrate tra cui:

  • Le quote associative annuali;
  • I proventi, netti di spese, delle pubblicazioni e delle attività scientifiche;
  • Le rendite del patrimonio purché non in contrasto con la normativa vigente in materia di Società Scientifiche;
  • Eventuali contributi di Enti o Società;
  • Eventuali lasciti e donazioni od ogni altro provento giudicato accettabile dal Consiglio Direttivo.
  • Il fondo patrimoniale è costituito da:
  • Beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
  • Eventuali residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio
  • È fatto divieto di distribuire fondi, avanzi di gestione anche in modo indiretto ai Soci durante la vita dell’Associazione salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge

Art. XIII – Bilancio

13.1 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere e approvare un bilancio consuntivo annuale, dal quale risultino la situazione patrimoniale dell’Associazione e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione, nonché un bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

13.3 Copia del bilancio preventivo e consuntivo andrà consegnata nei quindici giorni successivi all’approvazione al Collegio dei Revisori perché predisponga la relazione al bilancio preventivo e consuntivo.

13.4 Il bilancio preventivo e consuntivo e devono essere depositati in copia nella sede dell’Associazione durante i trenta giorni che precedono l’Assemblea dei Soci e finché siano approvati. I Soci possono prenderne visione.

13.5 Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere pubblicati nel sito internet dell’Associazione, unitamente all’elenco degli incarichi retribuiti conferiti dalla medesima nell’esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo.

13.6 L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

13.7 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro l’anno successivo a quello cui fa riferimento il bilancio.

13.8 Il bilancio annuale viene pubblicato sul sito dell’Associazione

Art. XIV – Scioglimento della Società

14.1 La Società può essere sciolta su proposta di almeno i 4/5 dei componenti del Consiglio Direttivo, motivata dal sopravvenuto venire meno degli scopi sociali, o dal mancato funzionamento degli organi sociali e/o dal venire meno di tutti i soci.

Art. XV – Scioglimento e destinazione dei fondi residui

15.1 Lo scioglimento di LYONS può avvenire su proposta di almeno 4/5 dei componenti del Consiglio Direttivo, motivata dal sopravvenuto venire meno degli scopi sociali, o dal mancato funzionamento degli organi sociali e/o dal venire meno di tutti i soci.

15.2 In caso di scioglimento, l’assemblea deliberante determinerà anche le modalità di liquidazione, destinando il residuo patrimonio sociale ad organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle di LYONS.

Art. XVI – Rinvio

16.1 Per tutto quanto non espressamente riportato in questo atto, si rimanda alle norme di legge in tema di Associazioni.

16.2 I Regolamenti eventualmente redatti dal Consiglio Direttivo, e ratificati dall’Assemblea, integrano e completano le presenti disposizioni.

16.3 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia ed in particolare quanto espressamente previsto dal Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017.

Il Presidente
Dott.ssa Fabiana Vitiello